Accedere al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI)

Il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) consente al nucleo familiare con uno sfratto in corso di permanere nello stesso appartamento mediante la stipula di un nuovo contratto convenzionato, applicando una riduzione del canone.

Descrizione

Accedere al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI)

Il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) consente al nucleo familiare con uno sfratto in corso di restare nello stesso appartamento stipulando un nuovo contratto convenzionato a canore ridotto.

Il proprietario ha diritto a ricevere un contributo a fondo perduto sulla morosità regressa fino a un importo massimo di 8.000,00 € e l’inquilino riceverà un contributo pari a quattro, sei, otto mensilità del canone d’affitto, in proporzione al reddito ISEE.

In ogni caso l’importo massimo erogabile per la singola mediazione non può essere superiore a 12.000,00 €.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Piemonte.

In Comune di Chivasso …

Il Fondo Inquilini Morosità Incolpevole è una misura indirizzata a sostenere chi rischia di perdere la casa per morosità incolpevole, promuovendo la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato. L'inquilino moroso deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o comprovare di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una diminuzione del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non predisporre di sufficiente liquidità per far fronte al canone di locazione.

E' necessario risiedere nell'alloggio locato da almeno 1 anno. I contributi previsti sono destinati a ripianare in toto o in parte la morosità pregressa, alcuni canoni di locazione e il deposito cauzionale del nuovo contratto.

Chi può fare domanda

È rivolto a tutti i cittadini di nazionalità italiana, di un paese dell'Unione Europea, oppure cittadini stranieri, non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno, che dimostrino di trovarsi in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (art. 2 DM dd. 30/03/2016) come per esempio:

  • perdita del lavoro per licenziamento
  • diminuzione del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Per accedere al servizio l'inquilino dovrà:

  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a € 26.000,00
  • essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili cat. A1, A8 e A9)
  • essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida
  • risiedere nell'alloggio anagraficamente da almeno un anno.