Descrizione
Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, devono essere comunque svolti nel rispetto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1):
- delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
- delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e di quelle sull'efficienza energetica
- delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Sono interventi edilizi liberi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- gli interventi che eliminano le barriere architettoniche e che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, con le funzioni e le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, co. 1, lett. b-bis
- le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili con le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, co. 1, lett. b-ter
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e che sono eseguite in aree esterne al centro edificato (sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi)
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (sono compresi gli interventi su impianti idraulici agrari)
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
- installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³
- installazione di manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e.5).
Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare facoltativamente una comunicazione per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.
Approfondimenti
L'elenco indicativo delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio è contenuto nel Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018.