Versare il canone unico mercatale

Descrizione

Versare il canone unico mercatale

Il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Unico Mercatale), disciplinato  dall’art. 1 commi 837 e seguenti della  Legge 27/12/2019, n. 160 e dal Regolamento Comunale, è stato introdotto a decorrere dal 1/01/2021, in sostituzione dei seguenti tributi:

  • tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
  • tassa rifiuti giornaliera (TARIG).

Il regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone nel Comune di Chivasso è stato adottato con deliberazione del consiglio comunale del 29/03/2021, n. 11 e s.m.i.

Unitamente al regolamento sono state altresì approvate le tariffe del Canone, che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della Legge del 27/12/2019, n. 160, assicurano un gettito non superiore a quelli della soppressa TOSAP e TARI giornaliera per i mercati.

La gestione del canone è stata affidata al Concessionario MT SpA.

Per tariffe e modalità di calcolo, consultare il regolamento pubblicato nella sezione “Normativa di Riferimento”

In Comune di Chivasso …

La gestione del canone unico mercatale è affidata al Concessionario MT SpA.

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Contatti:

Approfondimenti

Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come meglio definite nel Regolamento. 

Non sono soggette al canone le occupazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione della fiera del Beato Angelo Carletti, dei mercati occasionali o straordinari e del mercato dell’antiquariato, per i quali continuano a trovare applicazione i proventi ed i diritti stabiliti periodicamente dall’Amministrazione. 

Parimenti non sono soggette al regolamento le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni e lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, per le quali si applicano le disposizioni del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi 616 e ss. della Legge del 27/12/2019, n. 160, disciplinato dall’apposito regolamento.

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo. Sono tenuti al pagamento del canone anche gli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del decreto legislativo del 18/05/2001, n. 228 e s.m.i.

Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio, indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso il gerente è obbligato in solido.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al “Canone Mercatale”, alle previgenti TOSAP e TARI GIORNALIERA, al rimborso dell’energia elettrica utilizzata nello svolgimento dei mercati cittadini o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. 

Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione, in base alle disposizioni contenute nell’art. 25 del regolamento generale delle entrate, e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Canone annuale: per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Canone giornaliero: per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.

Elementi per la determinazione del canone: La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore
c) tipologia dell'occupazione
d) durata dell'occupazione
e) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Determinazione superficie: la misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione, ovvero, in caso di occupazione abusiva, dalla superficie occupata.

Modalità e termini di pagamento: il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune (anche in caso di affidamento in concessione), utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA o le altre modalità previste dal medesimo codice o dalla normativa vigente.

Occupazioni temporanee: il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi 260,00 euro sarà facoltà del Concessionario, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

Occupazioni periodiche: il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a 260,00 euro è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre. 

Occupazioni permanenti:  il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;  per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a 260,00 euro è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione ovvero entro il 31 marzo, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi:
a)  12,00 euro per pagamenti del canone annuo
b)  2,00 euro per pagamenti del canone giornaliero.

Tali importi non devono essere considerati come franchigia.