Descrizione
Ai sensi della Legge regionale 48/93, laddove non sia possibile l’allaccio alla rete fognaria, è di competenza comunale quanto concerne le funzioni amministrative degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione, attività alberghiera/ristoranti, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.
L’autorizzazione è temporanea ed ha validità 4 anni (Decreto legislativo 268/00, art.19). In tutti gli altri casi l’istanza di autorizzazione deve essere rivolta alla Città Metropolitana di Torino.
Per maggiori informazioni consulta le modalità e i limiti di accettabilità degli scarichi non recapitanti in fognatura (Legge regionale 13/1990, art. 17 e s.m.i)