Descrizione
Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.
Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):
- le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.
Per aprire un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46).
Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.
In Comune di Chivasso …
Con deliberazione di consiglio comunale del 30/03/2015, n.17, pubblicata all’albo pretorio il 15/04/2015, è stato approvato il nuovo “Regolamento sulla disciplina delle aperture dei passi carrabili”, per la disciplina dell'apertura di passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane per l’accesso alle aree private laterali chiuse o delimitate fisicamente ed idonee allo stazionamento di uno o più veicoli situate all'interno del territorio del Comune Chivasso e l’adeguamento dei passi carrabili esistenti e l’eliminazione di quelli abusivi.
La delibera di consiglio comunale del 21/12/2015, n.69 ha prorogato la scadenza prevista dall’art. 14 del regolamento, per la presentazione delle istanze di regolarizzazione al 30/06/2016 per chiedere la regolarizzazione dei passi carrabili non autorizzati.
Si definisce “passo carrabile” l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
Possono essere realizzati sia a raso della carreggiata e sia con opere (marciapiede, rampa ecc.), necessitando sempre di autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada.
Il titolare del passo carrabile non a raso, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, deve esporre il cartello di divieto di sosta con il numero di autorizzazione.
Soltanto i titolari di passo carrabile a raso (senza opere e a filo di carreggiata) possono non esporre il cartello: in tale caso, però, non sarà possibile sanzionare e rimuovere i veicoli.
Per l’apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica degli esistenti, sottoposta ad autorizzazione del Comune, può presentare domanda il proprietario o il conduttore del locale/i o dell’area/e chiusa o fisicamente delimitata.