Back to top

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In Comune di Chivasso …

Ai sensi dell’art. 39 del vigente regolamento TARI, al Consorzio di Area Vasta CB16 (già Consorzio di Bacino 16) restano attribuite tutte le funzioni gestionali del tributo, come meglio specificato nella vigente convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28 luglio 2026.

Tassa Rifiuti (TARI) - Regolamento a decorrere dal 2026
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 luglio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state apportate modificazioni al Regolamento disciplinante la TARI 

Tassa Rifiuti (TARI) – Tariffe Anno 2026

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 luglio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le tariffe della TARI per l’anno 2026.

Tassa Rifiuti (TARI) - Scadenze di pagamento per l’anno 2026

La Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 31/03/2026 ha stabilito le seguenti scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2026:

  • Acconto:
    22 giugno 2026
    1° settembre 2026
    22 ottobre 2026
    con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (1° settembre 2026);
  • Saldo
    22 dicembre 2026

L’acconto è stato recapitato ai contribuenti tra fine maggio/inizio giugno 2026.

Il saldo verrà recapitato ai contribuenti tra fine novembre/inizio dicembre 2026

Bonus sociale per i rifiuti
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato in G.U. il 13 marzo u.s., è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate ("bonus sociale rifiuti"), previsto dall'art. 57-bis c. 2 del DL n. 14/2019. 
A seguito dell’emanazione del predetto DPCM, ARERA, con Deliberazioni n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, n. 176/2025/R/rif del 15 aprile 2025, n. 355 del 29 luglio 2025, n. 584/2025 del 23 dicembre 2025 e n. 123 del 14 aprile 2026, ha istituito il bonus sociale rifiuti, disciplinando le modalità applicative per il suo riconoscimento e approvando il “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)".

I succitati provvedimenti prevedono l'applicazione automatica del bonus (pari al 25% della TARI), dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € (per l’anno 2025) o 9.796,00 € (a decorrere dal 2026) ovvero 20.000,00 € per i nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico.
Tale bonus è finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici (UR3), che ARERA ha inizialmente determinato in 6 €/utenza, ed è erogato, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, a tutti gli aventi diritto, sulla scorta dei dati messi a disposizione dall’INPS (attraverso SGATE), preferibilmente mediante compensazione con la TARI dovuta.

Anche a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 23 dicembre 2025:

  1. l’importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 è statoprioritariamente portato in compensazione con eventuali omessi/parziali pagamenti relativi alla TARI 2025, previo invio al beneficiario di apposita comunicazione, con la quale è stata contestualmente riscontrata l’eventuale istanza di agevolazione comunale presentata entro il 31 ottobre 2025;
  2. in caso di integrale pagamento della TARI 2025 ovvero di incapienza del relativo insoluto, il bonus è stato totalmente o parzialmente portato in detrazione dall’acconto TARI 2026, ovvero erogato all’avente diritto tramite rimessa diretta, oppure rendicontato ad ARERA.

Il bonus relativo all’anno 2025 è comunque applicato d’ufficio entro il 30 giugno 2026 a tutti gli aventi diritto, sulla scorta dei dati messi a disposizione dall’INPS (attraverso SGATE) nei mesi di marzo/aprile u.s. e delle risultanze della banca dati TARI. Non è stato possibile calcolare ed erogare il bonus a coloro che non risultano regolarmente iscritti nella banca dati TARI.

Con la sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 luglio 2026, è stato introdotto il nuovo articolo 22bis al Regolamento disciplinante la TARI, che, oltre a richiamare le disposizioni nazionali disciplinanti il riconoscimento del bonus sociale rifiuti, stabilisce che:

  • il Comune di Chivasso, in qualità di Ente Erogatore, garantisce l’applicazione del Bonus sociale per i rifiuti per il tramite del Consorzio di Area Vasta CB16 - Gestore dell’attività di gestione delle Tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU)
  • nei casi di irregolarità dei pagamenti riferiti all’anno di competenza del bonus sociale rifiuti (es. 2026), quest’ultimo verrà prioritariamente trattenuto a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto per il medesimo anno (es. 2026), fino a sua concorrenza. L’importo del bonus sarà trattenuto in compensazione decorsi 40 giorni dalla data di invio dell’apposita comunicazione che verrà inviata al beneficiario con posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R, con la quale verrà contestualmente riscontrata l’eventuale istanza di agevolazione comunale;
  • resta in ogni caso ferma la facoltà di trattenere il bonus sociale rifiuti a compensazione di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili (ovverossia già oggetto di avviso di accertamento definitivo), riferiti ad annualità differenti rispetto a quella di competenza del bonus sociale rifiuti e rimasti insoluti; 
  • il totale del Bonus sociale per i rifiuti e dell’ulteriore agevolazione comunale non potrà eccedere il 100% della riduzione della TARI.

Tranne i casi di compensazione con eventuali crediti insoluti sopra indicati, il bonus sociale rifiuti viene portato in compensazione dell’avviso di pagamento in acconto della TARI riferita all’anno successivo (es. 2027 x bonus 2026).

In aggiunta al suddetto Bonus, il Comune di Chivasso, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge n.147/2013 e nel limite dello stanziamento definito nel bilancio comunale posto a carico della fiscalità generale, riconosce una ulteriore agevolazione, riservata ai cittadini residenti che versano in condizione di particolare disagio economico sociale, come definito dall’art. 24quater del Regolamento.

Informativa per riconoscimento automatico del Bonus Sociale Rifiuti

Agevolazioni comunali correlate all’ISEE sulla TARI 2025
A seguito dell’emanazione dei primi provvedimenti disciplinanti il bonus sociale rifiuti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025, sono state apportate modificazioni alle disposizioni contenute nell’art. 23 del Regolamento TARI, disciplinante altresì le agevolazioni correlate all’ISEE finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale, che sono state rideterminate, ferma restando la necessità di presentare la richiesta entro il 31 ottobre di ciascun anno per usufruire delle stesse.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 23 dicembre 2025, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 23 comma 6bis del vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), sono state adottate le seguenti disposizioni di coordinamento fra quanto stabilito dai provvedimenti attuativi del “bonus sociale per i rifiuti” emanati da ARERA  e le disposizioni Regolamentari, per l’applicazione delle agevolazioni economico-sociali coperte con risorse del bilancio comunale:

  • nelle more del riconoscimento del bonus sociale rifiuti calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026, la percentuale di riduzione dell’agevolazione comunale TARI per la prima fascia ISEE (da 0 a 9.530,00 €) è da intendersi pari al 75%, ovverossia il 100% della parte eccedente l’ipotetico bonus sociale rifiuti di competenza del 2025, erogato nel 2026;
  • le agevolazioni comunali previste nell’art. 23 del Regolamento sono estese alle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, in analogia a quanto previsto per il bonus sociale;
  • è confermata l’applicazione delle agevolazioni anche alla componente TEFA;
  • in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 10.6 del TUBR, l’importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà prioritariamente portato in compensazione con eventuali omessi/parziali pagamenti relativi alla TARI 2025, per la parte eccedente l’eventuale riconoscimento dell’agevolazione comunale, previo invio al beneficiario di apposita comunicazione, con la quale verrà contestualmente riscontrata l’eventuale istanza di agevolazione comunale presentata entro il 31 ottobre 2025;
  • qualora il pagamento della TARI 2025 per la parte eccedente il riconoscimento dell’agevolazione comunale fosse regolare, l’importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà riconosciuto entro il 30 giugno 2026, sulla prima rata utile, ovvero, in subordine, tramite rimessa diretta, come statuito dall’art. 10 del TUBR;
  • le istanze di agevolazione TARI 2025 comunali saranno conseguentemente riscontrate nell’anno 2026, successivamente al ricevimento degli elenchi dei potenziali beneficiari del bonus sociale rifiuti.

Agevolazioni comunali correlate all’ISEE sulla TARI 2026

Con la sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 luglio 2026,  sono state apportate modificazioni al Regolamento disciplinante la TARI, razionalizzando le agevolazioni economico-sociali riconosciute dal Comune e coordinandole, per quanto possibile, con l’erogazione del Bonus Sociale Rifiuti.

Ai sensi del nuovo art. 23quater del Regolamento, disciplinante le agevolazioni economico-sociali a decorrere dal 2026:

  • il Comune di Chivasso riconosce le seguenti agevolazioni sulla TARI (estese anche alle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, nonché al TEFA):
Intervalli reddito IseePercentuale di riduzione della Tassa
(per la parte eccedente l’applicazione del “bonus sociale per i rifiuti”)
da zeroa 9.796,00 € (*)100%
(pari al 75%, in caso di riconoscimento del bonus,
ovvero al 100% in caso di suo mancato riconoscimento)
da 9.796,01 € (*)a 12.000,00 €70%
da 12.000,01 €a 14.000,00 €40%
(*) La soglia della prima fascia si intende automaticamente adeguata all’importo ISEE 
periodicamente fissato da ARERA ai fini dell’erogazione del Bonus Sociale Rifiuti 
Nell’eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno richieste entro il termine sopra indicato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali di riduzione previste dall’art. 23quater del Regolamento per singola fascia ISEE sopra indicate potranno essere proporzionalmente ridotte.
 
  • le agevolazioni comunali sono concesse su domanda dell’interessato, con effetto per l’anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno;
  • le istanze che perverranno entro il termine sopra indicato verranno, di norma, riscontrate entro il 30 giugno dell’anno successivo, contestualmente alla comunicazione dell’eventuale erogazione del bonus sociale rifiuti. Qualora, per motivi contingenti, non risultasse possibile riscontrare la totalità delle richieste entro il termine sopra indicato, verranno prioritariamente riscontrate le istanze di coloro che rientrano nella prima fascia ISEE, potenzialmente percettori anche del Bonus sociale rifiuti;
  • in caso di pagamento in eccesso rispetto a quanto dovuto a seguito del riconoscimento dell’agevolazione comunale: l’eccedenza verrà rimborsata entro 180 giorni dall’istanza di rimborso/compensazione, ovvero, in caso di rimborso d’ufficio, dalla comunicazione delle modalità per provvedervi;
  • in caso di mancato pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto a seguito del riconoscimento dell’agevolazione, ovvero in caso di agevolazione negata: l’intero importo ancora dovuto dovrà essere pagato entro 30 giorni dal ricevimento del riscontro del Comune. Se il pagamento viene regolarizzato entro tale termine, non sono infatti irrogate sanzioni e calcolati interessi;
  • nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento;
  • qualora necessario, con apposita deliberazione della Giunta Comunale potranno essere adottate disposizioni di coordinamento fra quanto previsto dal presente Regolamento ed eventuali futuri provvedimenti disciplinanti il Bonus sociale rifiuti che dovessero essere emanati dal legislatore o dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

Si rammenta ai nuclei famigliari residenti con ISEE fino a 14.000,00 € che la scadenza per presentare le istanze di agevolazione tari 2026 è fissata al 31 ottobre 2026.

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli pubblicati sul sito internet www.comune.chivasso.to.it, oppure distribuiti presso lo Sportello Unico Polivalente del Comune (SUP)  e lo sportello del Consorzio di Area Vasta CB16.

All’ufficio tributi del Comune occorre rivolgersi esclusivamente per:

Riduzioni per le utenze non domestiche: Leggi l'informativa completa

Attività correlate

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?