Descrizione

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).
Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:
- ravvedimento sprint
- ravvedimento breve
- ravvedimento medio-trimestrale
- ravvedimento lungo o annuale
- ravvedimento lunghissimo o biennale
- ravvedimento ultra-biennale.
Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri (tasso legale) è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si riporta qui di seguito il tasso legale di interesse in vigore negli ultimi anni:
DAL 1°.1.2019 AL 31.12.2019 0,8%
DAL 1°.1.2020 AL 31.12.2020 0,05%
DAL 1°.1.2021 AL 31.12.2021 0,01%
DAL 1°.1.2022 AL 31.12.2022 1,25%
DAL 1°.1.2023 AL 31.12.2023 5%
DAL 1°.1.2024 AL 31.12.2024 2,5%
DAL 1°.1.2025 2%
Se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento esecutivo che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante misure cautelari ed esecutive.
In Comune di Chivasso …
La richiesta in oggetto deve essere inoltrata:
- all’ufficio tributi del Comune di Chivasso, se riferita ai seguenti tributi vigenti o pregressi: IMU, TARES/TARI GIORNALIERA
- al Consorzio di Area Vasta CB16 o alla Ditta da questi incaricata, se riferita alla TARI alla pagina dedicata
- al Concessionario MT SpA se riferita al Canone Unico, al Canone Mercatale, alla TOSAP, all’Imposta Pubblicità alla pagina dedicata.
Approfondimenti
Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,0833% giornaliero (1/10 del 25% : 2 : 15) del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):
• importo da versare: 150,00 €
• importo della sanzione: 150,00 x 0,0833 / 100 x 6 = 0,75 €
• importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2 / 100) / 365 * 6 = 0,05 €
• importo totale da versare: 150,00 € +0,75 € + 0,05 € = 151,00 € (arrotondato)
Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
Le sanzioni sono computate nella misura dello 0,1% giornaliero (1/10 del 30% : 2 : 15)
Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa dello 1,25% (1/10 del 25% : 2) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2%.
Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):
• importo da versare: 150,00 €
• importo della sanzione: 150,00 x 1,25/100 = 1,88 €
• importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2 / 100) / 365 * 20 = 0,16 €
• importo totale da versare: 150,00 € + 1,88 € + 0,16 € = 152,00 € (arrotondato)
Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
Le sanzioni sono computate nella misura dell’ 1,5% (1/10 del 30% : 2)
Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Il ravvedimento medio - trimestrale (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,388% (1/9 del 25% : 2) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):
• importo da versare: 150,00 €
• importo della sanzione: 150,00 x 1,388 /100 = 2,08 €
• importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2/100) /365 x 60) = 0,49 €
• importo totale da versare: 150,00 € + 2,08 € + 0,49 € = 153,00 € (arrotondato)
Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
Le sanzioni sono computate nella misura dello 1,67 % (1/9 del 30% : 2)
Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,125% (1/8 del 25%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2%.
Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):
• importo da versare: 150,00 €
• importo della sanzione: 150,00 x 3,125/100 = 4,69 €
• importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2 /100) / 365 x 100 = 0,82 €
• importo totale da versare: 150,00 € + 4,69 € + 0,82 € = 156,00 € (arrotondato)
Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
Le sanzioni sono computate nella misura del 3,75% (1/8 del 30%)
Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,57 % (1/7 del 25%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2%.
Se si vuole pagare il saldo il 31 luglio dell'anno successivo (un anno e 45 giorni di ritardo):
• importo da versare: 150,00 €
• importo della sanzione: 150,00 x 3,57/100 = 5,36 €
• importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2 /100) / 365 x 410 =3,37 €
• importo totale da versare: 150,00 € + 5,36 € + 3,37 € = 159,00 € (arrotondato)
Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
Le sanzioni sono computate nella misura del 4,28% (1/7 del 30%)
Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,57% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2%.
Se si vuole pagare il saldo il 31 luglio del secondo anno successivo (un anno e 45 giorni di ritardo):
• importo da versare: 150,00 €
• importo della sanzione: 150,00 x 3,57/100 = 5,36 €
• importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2 /100) / 365 x 775 =6,37 €
• importo totale da versare: 150,00 € + 5,36 € + 6,37 € = 162,00 € (arrotondato)
Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
Le sanzioni sono computate nella misura del 5%
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a ICP, TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale occorre effettuare il pagamento tramite PagoPA.
I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.