Descrizione
I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi regolamenti o deliberazioni comunali.
L’art. 25 del vigente regolamento generale delle entrate del Comune di Chivasso, approvato con deliberazione consiglio comunale n. 43 del 28/09/2020, prevede la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente:
- fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
- da 100,00 € a 500,00 €, fino a 4 rate mensili
- da 501,00 € a 2.000,00 €, da 5 a 12 rate mensili
- da 2.001,00 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
- da 6.0001,00 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
- da 20.001,00 € a 50.000,00, da 37 a 48 rate mensili
- oltre 50.000,00 €, da 49 a 72 rate mensili.
Qualora l’importo rateizzato sia superiore a 10.000,00 € la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. È facoltà del funzionario responsabile dell’entrata richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione che deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore.
Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi al tasso legale nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
Il contribuente dovrà esibire al servizio entrate/tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure di riscossione coattiva.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito sopra indicate, in ragione della entità dello stesso.
In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato
La dilazione di pagamento può essere concessa anche su avvisi di accertamento emessi prima del 1/01/2020 (non avente natura di titolo esecutivo), avuto riguardo al rispetto dei termini di decadenza della notificazione del titolo esecutivo. In tal caso l’ultima rata della dilazione non può scadere oltre i 12 mesi antecedenti a tale data.
In Comune di Chivasso …
La richiesta in oggetto deve essere inoltrata:
- all’ufficio tributi del Comune di Chivasso, se riferita ai seguenti tributi vigenti o pregressi: IMU, ICI TASI, TARSU, TARES/TARI GIORNALIERA
- al Consorzio di Area Vasta CB16 o alla Ditta da questi incaricata, se riferita alla TARI/TARES/TIA alla pagina dedicata
- al Concessionario MT SpA per Canone Unico, Canone Mercatale, TOSAP, Imposta Pubblicità alla pagina dedicata.