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Chiedere il rilascio dell'autorizzazione per scarichi di acque reflue non recapitanti in fognatura

Descrizione

Chiedere il rilascio dell'autorizzazione per scarichi di acque reflue non recapitanti in fognatura

Secondo quanto prescrive l'attuale normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 152/2006 e LR 6/2003), tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, che sono sempre ammessi previa presentazione di istanza e nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato (www.smatorino.it).

Per le acque reflue domestiche provenienti da civili abitazioni od attività assimilabili (alberghiere, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, culto, scolastica e commerciale) e laddove non sia possibile l’allaccio alla rete fognaria, è possibile richiede lo scarico dei reflui in corpi idrici superficiali, suolo o nei primi strati del sottosuolo.
Gli scarichi devono essere preventivamente sottoposti ad un trattamento di depurazione e devono essere verificate tutte le condizioni e i limiti previsti dalla normativa vigente di carattere nazionale e regionale. In particolare devono essere rispettate le modalità e i limiti di accettabilità degli scarichi non recapitanti in fognatura (Legge regionale 13/1990, art. 17 e s.m.i)

Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 48/93 è di competenza comunale quanto concerne le funzioni amministrative degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad: abitazione, attività alberghiera/ristoranti, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale. L’autorizzazione è temporanea ed ha validità 4 anni (Decreto legislativo 268/00, art.19). In tutti gli altri casi l’istanza di autorizzazione deve essere rivolta alla Città Metropolitana di Torino.

Casistiche:

  • il Comune di Chivasso autorizza gli scarichi reflue nelle acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo insaturo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;
  • la Città Metropolitana di Torino autorizza gli scarichi provenienti da altre tipologie di attività, ed in ogni caso gli scarichi recapitanti in falda (http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche);
  • per quanto riguarda le imprese, a prescindere dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, la domanda va presentata al SUAP della Città di Chivasso;
  • nel caso, invece, di privati cittadini o di condomini, la domanda di autorizzazione va presentata al protocollo della città di Chivasso Settore Governo del Territorio.

Si evidenzia che il così detto pozzo a tenuta stagna non si configura come scarico ma come deposito temporaneo di liquami di carattere temporaneo pertanto richiede autorizzazioni secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 in merito ai rifiuti.

Questa tipologia di stoccaggio è valutata di volta in volta ed esclusivamente per insediamenti di civile abitazione esistenti in cui sia accertata l’impossibilità tecnica di utilizzare corpi ricettori o tipi di smaltimento e nel rispetto delle seguenti norme tecniche di gestione: 
-    la quantità dei liquami prodotti non sia superiore a 5 mc/giorno; 
-    lo stoccaggio avvenga previo trattamento in fossa settica o biologica adeguatamente dimensionata e da cui siano escluse le acque meteoriche; 
-    una capienza di almeno 4 mc/utente (in questo modo si prevede uno spurgo mensile della vasca considerando che il consumo medio di acqua corrisponde a 80/100 mc a quadrimestre per famiglie di 4 persone quindi 5 mc a persona al mese);
-    obbligo di conservare le bolle di smaltimento dei liquami che devono riportare data, quantità prelevata, nome e sito dell’impianto di smaltimento finale. 
In caso di una diversa periodicità di svuotamento della vasca a tenuta è obbligo conservare anche le bollette relative al consumo idrico al fine di consentire agli organi di controllo di procedere al confronto tra i volumi di acqua consumati e quanto smaltito.

Scarichi acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 258/00 comma 4 è vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

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