Descrizione

Secondo quanto prescrive l'attuale normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 152/2006 e LR 6/2003), tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, che sono sempre ammessi previa presentazione di istanza e nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato (www.smatorino.it).
Per le acque reflue domestiche provenienti da civili abitazioni od attività assimilabili (alberghiere, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, culto, scolastica e commerciale) e laddove non sia possibile l’allaccio alla rete fognaria, è possibile richiede lo scarico dei reflui in corpi idrici superficiali, suolo o nei primi strati del sottosuolo.
Gli scarichi devono essere preventivamente sottoposti ad un trattamento di depurazione e devono essere verificate tutte le condizioni e i limiti previsti dalla normativa vigente di carattere nazionale e regionale. In particolare devono essere rispettate le modalità e i limiti di accettabilità degli scarichi non recapitanti in fognatura (Legge regionale 13/1990, art. 17 e s.m.i)
Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 48/93 è di competenza comunale quanto concerne le funzioni amministrative degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad: abitazione, attività alberghiera/ristoranti, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale. L’autorizzazione è temporanea ed ha validità 4 anni (Decreto legislativo 268/00, art.19). In tutti gli altri casi l’istanza di autorizzazione deve essere rivolta alla Città Metropolitana di Torino.
Casistiche:
- il Comune di Chivasso autorizza gli scarichi reflue nelle acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo insaturo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;
- la Città Metropolitana di Torino autorizza gli scarichi provenienti da altre tipologie di attività, ed in ogni caso gli scarichi recapitanti in falda (http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche);
- per quanto riguarda le imprese, a prescindere dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, la domanda va presentata al SUAP della Città di Chivasso;
- nel caso, invece, di privati cittadini o di condomini, la domanda di autorizzazione va presentata al protocollo della città di Chivasso Settore Governo del Territorio.
Si evidenzia che il così detto pozzo a tenuta stagna non si configura come scarico ma come deposito temporaneo di liquami di carattere temporaneo pertanto richiede autorizzazioni secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 in merito ai rifiuti.
Questa tipologia di stoccaggio è valutata di volta in volta ed esclusivamente per insediamenti di civile abitazione esistenti in cui sia accertata l’impossibilità tecnica di utilizzare corpi ricettori o tipi di smaltimento e nel rispetto delle seguenti norme tecniche di gestione:
- la quantità dei liquami prodotti non sia superiore a 5 mc/giorno;
- lo stoccaggio avvenga previo trattamento in fossa settica o biologica adeguatamente dimensionata e da cui siano escluse le acque meteoriche;
- una capienza di almeno 4 mc/utente (in questo modo si prevede uno spurgo mensile della vasca considerando che il consumo medio di acqua corrisponde a 80/100 mc a quadrimestre per famiglie di 4 persone quindi 5 mc a persona al mese);
- obbligo di conservare le bolle di smaltimento dei liquami che devono riportare data, quantità prelevata, nome e sito dell’impianto di smaltimento finale.
In caso di una diversa periodicità di svuotamento della vasca a tenuta è obbligo conservare anche le bollette relative al consumo idrico al fine di consentire agli organi di controllo di procedere al confronto tra i volumi di acqua consumati e quanto smaltito.
Scarichi acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 258/00 comma 4 è vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Per maggiori informazioni consulta:
- le modalità e i limiti di accettabilità degli scarichi non recapitanti in fognatura (Legge regionale 13/1990, art. 17 e s.m.i)
- lo Schema sintetico scarichi reflui civili ed assimilati
- le Linee Guida per la valutazione di scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura di ARPA