Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria".

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

In Comune di Chivasso …

Per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per il versamento

Accedi al calcolo dell'IMU on-line

Approfondimenti

Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno: prima rata in acconto: il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente
  • entro il 16 dicembre: seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote deliberate per l’anno in corso e pubblicate sul sito internet del dipartimento delle finanze   del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno

ENTI NON COMMERCIALI (Legge del 27/12/2019, n. 160, comma 763):

Il versamento è effettuato in 3 rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno in corso e la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno, entro il 16 giugno dell'anno successivo.

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a 12 euro.Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta (per tutti gli immobili) per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Il versamento dovrà essere effettuato, da ciascun contitolare separatamente, utilizzando esclusivamente il modello F24.

Il codice Comune da indicare sul modello F24 per il Comune di Chivasso è C665.

codici tributo da riportare sul modello F24 sono i seguenti:

  • 3912 IMU - abitazione principale e relative pertinenze – Comune 
  • 3913 IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune (l'imposta non è dovuta perchè è stata azzerata l'aliquota)
  • 3914 IMU – terreni – Comune 
  • 3916 IMU – aree fabbricabili - Comune 
  • 3918 IMU – altri fabbricati - Comune 
  • 3925 IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
  • 3930 IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune 
  • 3939 IMU - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – Comune (l'imposta non è dovuta perchè è stata azzerata l'aliquota)
  • 3923 IMU – interessi da accertamento - Comune 
  • 3924 IMU – sanzioni da accertamento – Comune.

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9.

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Sentenza della Corte costituzionale 19/10/2022, n. 209)
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Occorre inoltre presentare la dichiarazione IMU:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
  • per l'applicazione di aliquote agevolate
  • per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).

Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: 721,75 €
Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,84 €
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 €
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

ALIQUOTE AGEVOLATE:

Entro il 16 dicembre devono essere presentate le autocertificazioni previste dal vigente regolamento comunale per:

  1. estendere il trattamento dell’abitazione principale alle pertinenze della stessa (art. 5 c. 1 lett. e)
  2. usufruire delle aliquote agevolate per:
    • le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (Abitazioni) concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale (art. 16)
    • i fabbricati di nuova costruzione per l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale (art. 17)
    • i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) direttamente utilizzati dal soggetto passivo IMU per l’esercizio di un’attività commerciale (art. 18)
  • usufruire della maggiore detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze situate in prossimità della discarica che già fruiscono della riduzione ai fini TARI e per quelle occupate da nuclei famigliari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90% (art. 19)
  • assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 c. 1 lett. f) 
  • usufruire dell’abbattimento del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati (art. 10)

Non devono essere presentate le predette autocertificazionise già presentate gli scorsi anni ai fini IMU e non sono intervenute variazioni

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE: 

Le autocertificazioni, corredate dalla copia del documento di riconoscimento devono essere trasmesse al Comune con le seguenti modalità:

  • via posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del Comune (Piazza C.A. Dalla Chiesa, 8, 10034 Chivasso) riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’indicazione dell’anno di riferimento
  • via PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it per coloro che sono in possesso di posta certificata
  • di persona mediante consegna allo Sportello Unico Polivalente – P.zza C. A. Dalla Chiesa 4
  • piano terra Municipio (ex locali Biblioteca)– durante i seguenti orari di apertura: lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle ore 9 alle 12, martedì: dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 e sabato dalle ore 9 alle 11 – telefono: 0119115370 / 71 / 72 / 73 / 74 / 77.

MODULISTICA:

La modulistica di autocertificazione per l'applicazione di agevolazione è disponibile nella scheda servizio dedicata.

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Il Decreto legge 14/08/2020 n. 104, n. 78-bis ha fornito interpretazioni autentiche (con effetti retroattivi) di alcune norme riguardanti i lavoratori agricoli pensionati, i coadiuvanti e le società agricole.

Coadiuvanti:

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente (Legge 31/12/2018, n. 145, art. 1).

Soci di società di persone:

Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si riconoscono e si applicano le agevolazioni tributarie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 9)

Lavoratori agricoli pensionati:

Si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere la propria attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo la dichiarazione IMU  utilizzando il modello di dichiarazione di cui al Decreto Direttoriale del 4/05/2023.

La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.

I soggetti tenuti alla dichiarazione sono solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui al Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Finanze.