A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini che necessitano di aprire un passo carrabile per il transito di veicoli.
Il servizio è rivolto ai cittadini che necessitano di aprire un passo carrabile per il transito di veicoli.
Il richiedente subordinatamente:
dovrà quindi posizionare, sostenendo le spese per l’acquisto, il segnale di “Passo carrabile” con apposito numero di autorizzazione.
Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):
Gli accessi possono essere di due tipi:
I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):
Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.
L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).
In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.
Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli.
In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 m².
L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Marca da bollo | 16,00 € |
Diritti di segreteria o istruttoria | 21,00 € |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un'autorizzazione.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio